In questa sezione si parlerà di disabilità (disabili) e lavoro, dell'inserimento lavorativo dei disabili (norme sul collocamento mirato - Legge 68/99) e della possibilità dei parenti ad assentarsi dal posto di lavoro - permessi e congedi retribuiti - per assistere un congiunto con disabilità, riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.
Abbandonando il concetto di inserimento "obbligato", previsto dalla legge 482/68, la legge 68/99 introduce il concetto chiave di collocamento "mirato", inteso all’art 2 come "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".
Chi ha diritto al collocamento mirato?
- Soggetti con minorazione fisiche, psichiche, sensoriali, handicap intellettivo: Riconoscimento persona disabile con riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) pari o superiore al 46%;
- Non vedenti e sordi: Riconoscimento persona disabile con invalidità civile per la patologia specifica;
- Invalidi del lavoro: Riconoscimento Invalidità pari o superiore al 34%;
- Invalidi per servizio: Riconoscimento minorazioni ascritte dalla 1^ alla 8^ categoria;
- Invalidi civili di guerra: Riconoscimento minorazioni ascritte dalla 1^ alla 8^ categoria;
- Vedove del lavoro, di servizio e di guerra ed equiparati - Orfani del lavoro, di servizio e di guerra ed equiparati - Profughi - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: Certificazione comprovante lo status.
Quali sono le principali innovazioni della legge 68/99?
- Introduzione del concetto di "collocamento mirato" (art. 2);
- Agevolazioni e contributi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili gravi (art. 13);
- Riduzione della percentuale di riserva per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti (art. 3);
- Estensione dell'obbligo d'assunzione alle imprese che occupano oltre 15 dipendenti (la normativa precedente – Legge 482/68 - faceva scattare l'obbligo per le aziende che occupano oltre 35 dipendenti);
- Possibilità di collocamento sino all'età pensionabile (la legge precedente limitava il diritto al compimento dei 55 anni d'età);
- Costituzione di una lista unica degli aventi diritto disoccupati e non più divisa per singole categorie secondo la causa invalidante (in coerenza con il principio del collocamento mirato);
- Adeguamento degli organi deputati al collocamento in base al decentramento delle funzioni delegate agli Enti locali in base al d.lgs. 469/97;
- Identificazione della convenzione quale strumento principale per un progetto d'inserimento mirato;
- Adeguamento e inasprimento delle sanzioni ai datori di lavoro che non rispettano la legge.
Norme sul collocamento mirato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali