Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
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Lavoro

Dell'art.33 di permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/92

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A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parte dell'Unione civile, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'Unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

COSA SPETTA

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:

  • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
  • tre giorni di permesso al mese (frazionabili in ore).

genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di:

  •  tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale;
  • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

 

genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall' ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensili per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

 

ESTENSIONE DEL DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'Unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ( L. 183/2010 – circ. 155/2010).

L'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dal ' autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati - parte dell'Unione civile, coniuge, genitore, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) - si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono un riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicare dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale embarrassing normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I REQUISITI

  • assicurati di essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS;
  • la persona chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall'apposita riconosciuta Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o privata, assicurano assistenza sanitaria continuativa (Circ. 155/2010).

Si precisa le ipotesi fanno eccezione a tale presupposto sono (Circ. 32/2012):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi di fuori della struttura che lo ospita per certificato di effettuare visite e terapie appositamente;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Il dipendente usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato un distanza stradale superiore a circa 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro (d. Lgs. 119/2011).

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso un presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006 - circ. 127/2016).

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

Nel caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertament definitivo (Circ. 53/2008, punto 5).

PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE

(Circ. 127/2016)

I lavoratori titolari dei benefici in argomento in base un verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell'iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

  • I lavoratori per i quali l'indennità è anticipata dal datore di lavoro viene:
    • Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda;
    • possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
  • I lavoratori per i quali l'INPS provvede al pagamento diretto dell'indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

REFERENTE UNICO (d. Lgs. 119/2011)

I permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all'art. 42 del d. Lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

E' fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

QUANTO SPETTA

  • I permessi fruiti un giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4);
  • i permessi fruiti un minerale (assimilati ai permessi per allattamento circ. 162/93 punto 1, 8 ° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12 ° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Permessi retribuiti e ANF

Si di durante la fruizione dei permessi retribuiti ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare (Circ. 199/1997)

TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo del ' indennità e pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla ma natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

Per i lavoratori, aventi diritto, l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e un tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l'indennità viene pagata directly dall'Inps un seguito di domanda dell'interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e il ' attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l'attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell'assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps – circ. 86/1999, punto g) - msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in minerale (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

CUMULABILITA' DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, ai sensi del d. Lgs. 151/2001).

E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c. 5 T.U.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia al figlio ai sensi dell'art. 42, comma quarto, legge n. 104/1992.

Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (Mess. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione non si sovrappongano (Circ. n. 53/2008).

Si sottolinea inoltre, viene indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, della legge n. 104/1992, Art. 33, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, io minerale le o di giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

Il lavoratore con disabilità gravi che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (Circ. n. 128/2003, p. 6 - circ. n. 53/2008).

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo un condizione il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell'Unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado , qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell'Unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Circ. n. 32/2012).

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Al ricorso del Comitato Provinciale non precludono la possibilità di adire le vie giudiziarie.

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (Circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all'utenza chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solista all'Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. MANO AGR per ciascuno dei mesi interessati.

In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relativa r:

  • dati ingresso in famiglia;
  • dati di adozione/affidamento;
  • dati di ingresso in Italia;
  • dati del provvedimento;
  • Tribunale competente;
  • numero provvedimento.