Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
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Lavoro

Diritti in ambito lavorativo L.104/92

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In presenza di documentazione attestante lo stato di handicap grave (legge 104/92, art. 3, co. 3) rilasciata dalla Commissione medico legale, il lavoratore disabile e/o il lavoratore che assiste la persona disabile possono usufruire di Permessi e/o Congedi straordinari. La richiesta deve essere inoltrata direttamente al datore di lavoro che, compatibilmente con le proprie "necessità organizzative", provvederà alla concessione.

  • Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
  • La persona che assiste la persona con disabilità (che non è istituzionalizzata): può usufruire nell’arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di:
    • 3 gg. di permesso retribuito o di 6 mezze giornate o di ore, che vengono calcolate con un algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
    • di due anni di congedo retribuito.

 

Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.

In particolare si evidenzia che:

-    la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:

  • permessi ex lege n. 104/92;
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001.
     

 -    il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente,  può usufruire unicamente di:

  • permessi ex lege n. 104/92.

Circolare