Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale Centro di Riferimento (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
Per poter accedere ai benefici della legge n.68 del 1999 le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio.
Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
I percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, che si realizzano attraverso l'attivazione di tirocini di formazione, rappresentano gli strumenti più idonei a garantire il diritto alla formazione, al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro.
Essi vengono attivati dalle strutture competenti in materia di collocamento mirato dell’Area Agenzia regionale per il lavoro con la collaborazione dei Servizi di Integrazione Lavorativa, istituiti dalla legge regionale 41/96 o di altri idonei servizi pubblici con il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di tali strumenti.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità secondo la seguente articolazione:
La Corte di Cassazione civile, con sentenza n.10576/2017, ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile palermitano, licenziato dalla sua azienda per aggravamento e inidoneità. Ad accertare le sue condizioni di salute, era stato il medico competente. Ma "la legge prevede che questo compito spetti solo alla Commissione medica integrata".
I permessi di cui alla legge 104 consistono in tre giorni di permesso mensile retribuito o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero, per permettere di assistere il familiare disabile grave.
I permessi lavorativi sono disciplinati dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Se, dunque, il lavoratore ha la necessità di assistere più familiari disabili il decreto n.119 del 2011, all’art.6, ha disciplinato e aggiunto all’art 33 della L.104 uno specifico periodo che stabilisce la possibilità per il dipendente di prestare assistenza nei confronti di più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La normativa, come visto, permette al lavoratore il cumulo dei permessi di cui alla Legge 104, ma alle seguenti condizioni:
Non è ammesso il cumulo dei permessi nei casi in cui il familiare disabile da assistere sia un parente o affine entro il 3° grado.