Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale Centro di Riferimento (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (Circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):
Alcuni esempi di parentela/affinità:
CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (Circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora un richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell'Unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i tomba di parenti/affini entro il terzo grado del disabile.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. CIV. per l'accertamento del requisito della "convivenza", si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg 6512/2010).
(Circ. 32/2012, punto 3.3)
Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precedono il congedo straordinario, nell'arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, quindi, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo al genitore l'altro (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell'Unione civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.
FRAZIONABILITÀ
Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi).
Tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano azzerano nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo , né nella fruizione di ferie. Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computata in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, venire for example in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l'anno si assumono per la durata convenzionale di 365 giorni.
LA DECORRENZA
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.
Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:
Si precisa le ipotesi fanno eccezione a tale presupposto sono (Circ. 32/2012):
Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso un presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006 – circ. n. 127/2016).
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità, per essere ritenuta idonea, oltre ad essere rilasciata dal medico specialista ASL, deve specificare sia la diagnosi le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (Circ. 32/2006, punto 2). La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
Nel caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo (Circ. 53/2008 punto 5).
Se la richiesta di congedo straordinario viene effettuata prima siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità grave, la domanda per la fruizione del congedo stesso sarà respinta con l'annotazione potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento della disabilità grave.
(Circ. n. 127/2016)
È possibile fruire del congedo anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile (solo per verbali con scadenza a partire dal 19 agosto 2014) e il completamento dell'iter sanitario di revisione. Per poter fruire del congedo anche in tale periodo il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda.
(D. Lgs. 119/2011)
I permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario di cui all'art. 42 del d. Lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
(Circ. n. 41 del 16.03.2009)
Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo (art. 2963 C.C.).
L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (per annuncio del 2016 pari Euro 47.445,82).
I periodi di congedo straordinario non sono azzerano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
Nel caso di congedo straordinario richiesto dell di durante la sospensione parziale'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro il ' indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo (msg. n. 027168 del 25.11.2009).
(Circ. 85/2002, punto 1 - circ. 14/2007)
Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.
L'importo della retribuzione figurativa non potrà superare quello massimo settimanale, per i congedi fruiti a settimane intere, o quello massimo giornaliero, per i congedi fruiti a giornate (Circ. 14/2007).
I datori di lavoro, dovranno altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti, a prescindere dalla circostanza che, per tali ultimi periodi, siano stati o meno richiesti il riscatto o la prosecuzione volontaria.
(Circ. n.44/2014, circ. n.78/2015, circ. n.51/2016)
A partire dall'anno 2002 il limite di € 36.151,98 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo indennità | Importo massimo retribuzione figurativa | |||
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Annuo | Giornaliero | Annuo | Settimanale | Giornaliero | ||
2014 | 47.351,12 | 35.602,00 | 97,54 | 35.602,00 | 684,65 | 97,54 |
2015 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 | 35.674,00 | 686,03 | 97,73 |
2016 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,47 | 35.674,00 | 686,03 | 97,47 |
(Circ. 64/2001, punto 7)
Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
(msg. n. 027168 del 25.11.2009)
N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.
(Circ.64/2001, punto 6, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)
L'indennità in questione è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e un tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l'indennità viene pagata directly dall'Inps un seguito di domanda dell'interessato.
La presentazione delle domande del congedo straordinario (d. lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica (Circ. 171/2011) attraverso uno dei seguenti tre canali: