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Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità - 29/01/2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore dal 13 gennaio 2024 del DL. n. 222/2023, si è data attuazione alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

 

Un provvedimento che segna un enorme passo in avanti per l’accessibilità e l’inclusione nei contesti lavorativi delle persone con disabilità.

 

Il Decreto Legislativo si compone di 10 articoli ed oltre a garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, fornisce una definizione di accessibilità ancora più completa.

 

Il Decreto Legislativo mira a promuovere l’accessibilità, a fornire partecipazione attiva tramite i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, a fornire obiettivi di produttività ulteriore volti a favorire l’inclusione sociale e l’accessibilità, a fornire osservazioni sui piani di performance delle pubbliche amministrazioni, una valutazione ulteriore del personale dirigenziale sugli obiettivi dell’accessibilità, la nomina di un responsabile per l’integrazione dei lavoratori con disabilità, una indicazione dei livelli di qualità del servizio che garantiscono l’accessibilità ed una estensione della categoria del ricorso per l’efficienza alle violazioni dei livelli di qualità essenziali per l’inclusione sociale.

 

Per fare quanto sopra individuato, sono stati applicati dei correttivi a leggi e decreti legislativi già emanati nel corso del tempo.

 

Ma andiamo ad analizzare il D.L. nella sua interezza.

 

L’art. 1 individua le finalità del D.L. che garantisce l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Inoltre con il termine accessibilità, si intende l’accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

 

L’art. 2 individua l’ampio ambito di applicazione della normativa in tutte le pubbliche amministrazioni mentre l’art. 3 introduce nell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), gli art. 2 bis e 2 ter.

In particolare, l’art. 2 bis statuisce che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance redatta secondo il piano annuale delle stesse e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro di cui all’articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale.

I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

L’art. 2 ter specifica che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata.

 

L’art. 4 individua l’inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione.

Per dare attuazione a tale fine, si è proceduto alla modifica del D.L. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) introducendo nell’art. 3, il comma 4 bis che, al fine di valutare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l’effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità.

 

Altra modifica apportata, sempre al D.L. del 27 ottobre 2009, è stata l’introduzione di un ulteriore comma (il 2 bis) dopo il comma 2 dell’art. 5.

L’art. 5 del D.L. 27 ottobre 2009 individua gli obiettivi della P.A. che sono generali, identificando le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini e gli obiettivi specifici di ogni P.A. individuati in coerenza con la direttiva annuale e secondo il piano delle performance.

Questi obiettivi devono essere:

  1. a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
  2. b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
  3. c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
  4. d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
  5. e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
  6. f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
  7. g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il comma 2 bis come detto, introdotto dal D.L. 222/2023 si innesta proprio dopo gli obiettivi e statuisce che “Gli obiettivi, anche nell’ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.”.

 

 L’art. 5 individua la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità.

 

Esse devono essere iscritte al R.U.N.T.S., partecipano alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione, nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione della P.A., secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia.

 

Possono ovviamente, presentare osservazioni nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, al piano della performance quando ne sia prevista la redazione.

 

L’art. 6, modificando l’articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha reso obbligatoria la nomina di un responsabile dell’inserimento lavorativo all’interno della P.A., modificando inoltre i criteri di scelta.

Egli/ella, é individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed é scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.

 

L’art. 7 statuisce che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

 

L’art. 8 inserisce delle misure di tutela, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, dando la possibilità di agire in giudizio non solo per le situazioni indicate proprio nell’art. 1 sopra richiamato ma anche dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

 

Gli art. 9 e 10 individuano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

 

Fonte: HandyLex