Definizione
- Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'handicap le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Percorso per ottenere il riconoscimento
- Recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
- presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;
- effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento
1. L'articolo 3, co. 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Ha diritto
- soggiorno per cure;
- diritto all'educazione e all’istruzione//integrazione scolastica;
- sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
- spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
- trasporto per raggiungimento del seggio elettorale.
2. L'articolo 3, co. 3 della Legge 104/92 riconosce come "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età , "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Ha diritto
- il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
- La persona che assiste la persona con disabilità può usufruire nell'arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di 3 gg. di permesso retribuito o di 6 mezze giornate o di ore, che vengono calcolate con un algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
- La persona che assiste la persona con disabilità può usufruire di due anni di congedo retribuito.